Art. 230. 
                 Pagamento incompleto od irregolare 
 
  1. Se per evidente errore, o per altri scusabili motivi, un diritto
venga pagato incompletamente  o  comunque  irregolarmente,  l'Ufficio
italiano brevetti e marchi puo' ammettere come utile l'integrazione o
la regolarizzazione anche tardiva del pagamento. 
  2. Se si tratta di un diritto annuale, l'Ufficio italiano  brevetti
e  marchi   provvede   solo   su   istanza   dell'interessato.   ((La
regolarizzazione e' subordinata al pagamento  del  diritto  di  mora,
previsto dall'articolo 227, comma 4, per ogni annualita' incompleta o
irregolare)).  Se  l'istanza  viene  respinta,   l'interessato   puo'
ricorrere alla commissione dei ricorsi di cui all'articolo 135, comma
1. 
  3. COMMA ABROGATO DAL D.LGS 13 AGOSTO 2010, N. 131.