Art. 239 Limiti alla protezione accordata dal diritto d'autore 1. Per un periodo di dieci anni decorrenti dalla data del 19 aprile 2001, la protezione accordata ai disegni e modelli ai sensi dell'articolo 2, primo comma, numero 10, della legge 22 aprile 1941, n. 633, non opera nei soli confronti di coloro che, anteriormente alla predetta data, hanno intrapreso la fabbricazione, l'offerta o la commercializzazione di prodotti realizzati in conformita' con disegni o modelli che erano oppure erano divenuti di pubblico dominio. I diritti di fabbricazione, di offerta e di commercializzazione non possono essere trasferiti separatamente dall'azienda.
Nota all'art. 239: - Il testo dell'art. 2, primo comma, n. 10, della legge 22 aprile 1941, n. 633, recante "Protezione del diritto d'autore e di altri diritti connessi al suo esercizio", pubblicata nella Gazzetta Ufficiale 16 luglio 1941, n. 166, e' il seguente: "10) Le opere del disegno industriale che presentino di per se' carattere creativo e valore artistico.".