Art. 239 
        Limiti alla protezione accordata dal diritto d'autore 
 
  1. Per un periodo di dieci anni decorrenti dalla data del 19 aprile
2001,  la  protezione  accordata  ai  disegni  e  modelli  ai   sensi
dell'articolo 2, primo comma, numero 10, della legge 22 aprile  1941,
n. 633, non opera nei soli confronti  di  coloro  che,  anteriormente
alla predetta data, hanno intrapreso la fabbricazione, l'offerta o la
commercializzazione di prodotti realizzati in conformita' con disegni
o modelli che erano oppure erano  divenuti  di  pubblico  dominio.  I
diritti di fabbricazione, di offerta  e  di  commercializzazione  non
possono essere trasferiti separatamente dall'azienda. 
 
          Nota all'art. 239: 
              - Il testo dell'art. 2, primo comma, n. 10, della legge
          22 aprile 1941, n. 633,  recante  "Protezione  del  diritto
          d'autore e di altri diritti  connessi  al  suo  esercizio",
          pubblicata nella Gazzetta Ufficiale 16 luglio 1941, n. 166,
          e' il seguente: 
                "10) Le opere del disegno industriale che  presentino
          di per se' carattere creativo e valore artistico.".