Art. 24.
                           Uso del marchio
  1.  A  pena  di  decadenza  il  marchio deve formare oggetto di uso
effettivo da parte del titolare o con il suo consenso, per i prodotti
o  servizi  per  i quali e' stato registrato, entro cinque anni dalla
registrazione,  e  tale  uso  non  deve essere sospeso per un periodo
ininterrotto  di  cinque  anni,  salvo  che  il  mancato  uso non sia
giustificato da un motivo legittimo.
  2.  Ai fini di cui al presente articolo sono equiparati all'uso del
marchio  l'uso  dello stesso in forma modificata che non ne alteri il
carattere  distintivo,  nonche' l'apposizione nello Stato del marchio
sui  prodotti  o  sulle  loro confezioni ai fini dell'esportazione di
essi.
  3.  Salvo il caso di diritti acquistati sul marchio da terzi con il
deposito  o  con  l'uso,  la  decadenza  non puo' essere fatta valere
qualora  fra la scadenza del quinquennio di non uso e la proposizione
della  domanda  o  dell'eccezione di decadenza sia iniziato o ripreso
l'uso  effettivo  del  marchio.  Tuttavia  se  il titolare effettua i
preparativi  per  l'inizio o per la ripresa dell'uso del marchio solo
dopo  aver  saputo che sta per essere proposta la domanda o eccezione
di   decadenza,   tale   inizio   o  ripresa  non  vengono  presi  in
considerazione   se  non  effettuati  almeno  tre  mesi  prima  della
proposizione  della  domanda  o  eccezione di decadenza; tale periodo
assume peraltro rilievo solo se decorso successivamente alla scadenza
del quinquennio di mancato uso.
  4.  Inoltre,  neppure  avra'  luogo  la decadenza per non uso se il
titolare  del  marchio non utilizzato sia titolare, in pari tempo, di
altro o altri marchi simili tuttora in vigore di almeno uno dei quali
faccia  effettiva  utilizzazione  per  contraddistinguere  gli stessi
prodotti o servizi.