Art. 24. 
                           Uso del marchio 
  1. A pena di decadenza il  marchio  deve  formare  oggetto  di  uso
effettivo da parte del titolare o con il suo consenso, per i prodotti
o servizi per i quali e' stato registrato, entro  cinque  anni  dalla
registrazione, e tale uso non deve  essere  sospeso  per  un  periodo
ininterrotto di cinque  anni,  salvo  che  il  mancato  uso  non  sia
giustificato da un motivo legittimo. 
  1-bis. Nel caso di un marchio internazionale designante l'Italia  e
registrato ai sensi  dell'accordo  di  Madrid  per  la  registrazione
internazionale dei marchi, testo di Stoccolma  del  14  luglio  1967,
ratificato  con  legge  28  aprile  1976,  n.  424,  o  del  relativo
protocollo del 27 giugno 1989, ratificato con legge 12 marzo 1996, n.
169, il termine indicato al comma 1 decorre dalla data in  cui  scade
il termine per l'Ufficio italiano brevetti e marchi per formulare  il
rifiuto  provvisorio  di  cui  all'articolo   171   o,   qualora   la
registrazione sia stata oggetto di rifiuto provvisorio, dalla data in
cui l'Ufficio italiano brevetti e marchi conferma la tutela in Italia
della registrazione internazionale in modo definitivo. 
  ((1-ter. Nel caso di  marchi  collettivi  o  di  certificazione,  i
requisiti di cui al comma 1 sono soddisfatti quando  l'uso  effettivo
e' effettuato da un soggetto legittimato all'uso.)) 
  2. Ai fini di cui al presente articolo sono equiparati all'uso  del
marchio l'uso  dello  stesso  in  forma  modificata  ((ancorche'  non
registrata,)) che non ne  alteri  il  carattere  distintivo,  nonche'
l'apposizione nello Stato del  marchio  sui  prodotti  o  sulle  loro
confezioni ((o imballaggi)) ai fini dell'esportazione di essi. 
  3. Salvo il caso di diritti acquistati sul marchio da terzi con  il
deposito o con l'uso, la  decadenza  non  puo'  essere  fatta  valere
qualora fra la scadenza del quinquennio di non uso e la  proposizione
della domanda o dell'eccezione di decadenza sia  iniziato  o  ripreso
l'uso effettivo del marchio.  Tuttavia  se  il  titolare  effettua  i
preparativi per l'inizio o per la ripresa dell'uso del  marchio  solo
dopo aver saputo che sta per essere proposta la domanda  o  eccezione
di  decadenza,  tale  inizio  o  ripresa   non   vengono   presi   in
considerazione  se  non  effettuati  almeno  tre  mesi  prima   della
proposizione della domanda o eccezione  di  decadenza;  tale  periodo
assume peraltro rilievo solo se decorso successivamente alla scadenza
del quinquennio di mancato uso. 
  4. Inoltre, neppure avra' luogo la decadenza  per  non  uso  se  il
titolare del marchio non utilizzato sia titolare, in pari  tempo,  di
altro o altri marchi simili tuttora in vigore di almeno uno dei quali
faccia effettiva  utilizzazione  per  contraddistinguere  gli  stessi
prodotti o servizi.