Art. 243.
Invenzioni dei ricercatori delle universita' e degli enti pubblici di
                               ricerca
  1.  La  disciplina  di  cui  all'articolo 65 del presente codice si
applica  alle  invenzioni  conseguite  successivamente  alla  data di
entrata  in  vigore  dell'articolo 24-bis del regio decreto 29 giugno
1939,  n. 1127, introdotto con legge 18 ottobre 2001, n. 383, nonche'
a  quelle  conseguite  successivamente alla data di entrata in vigore
del  presente  codice, ancorche' in dipendenza di ricerche cominciate
anteriormente.
 
          Note all'art. 243:
              - Il testo dell'art. 24-bis del regio decreto 29 giugno
          1939,  n.  1127,  «Testo  delle disposizioni legislative in
          materia di brevetti per invenzioni industriali», pubblicato
          nella  Gazzetta  Ufficiale  14 agosto  1939,  n. 189, e' il
          seguente:
              «Art.  24-bis.  - 1. In deroga all'art. 23 del presente
          decreto  e  all'art.  34 del testo unico delle disposizioni
          concernenti  lo statuto degli impiegati civili dello Stato,
          di   cui   al   decreto  del  Presidente  della  Repubblica
          10 gennaio  1957,  n.  3,  quando  il  rapporto  di  lavoro
          intercorre   con   una   universita'  o  con  una  pubblica
          amministrazione  avente  fra  i  suoi  scopi  istituzionali
          finalita'  di ricerca, il ricercatore e' titolare esclusivo
          dei  diritti  derivanti dall'invenzione brevettabile di cui
          e'  autore.  In  caso  di  piu'  autori,  dipendenti  delle
          universita',   delle   pubbliche  amministrazioni  predette
          ovvero   di  altre  pubbliche  amministrazioni,  i  diritti
          derivanti  dall'invenzione  appartengono  a  tutti in parti
          uguali,  salvo diversa pattuizione. L'inventore presenta la
          domanda    di    brevetto    e    ne    da'   comunicazione
          all'amministrazione.
              2.  Le  universita'  e  le  pubbliche  amministrazioni,
          nell'ambito  della  loro  autonomia, stabiliscono l'importo
          massimo  del  canone,  relativo a licenze a terzi per l'uso
          dell'invenzione,  spettante  alla stessa universita' o alla
          pubblica  amministrazione,  ovvero  a  privati finanziatori
          della  ricerca, nonche' ogni ulteriore aspetto dei rapporti
          reciproci.
              3.  In ogni caso, l'inventore ha diritto a non meno del
          50  per  cento  dei  proventi  o dei canoni di sfruttamento
          dell'invenzione.  Nel  caso  in  cui  le  universita'  o le
          amministrazioni     pubbliche     non    provvedano    alle
          determinazioni di cui al comma 2, alle stesse compete il 30
          per cento dei proventi o canoni.
              4.  Trascorsi  cinque  anni  dalla data di rilascio del
          brevetto,  qualora l'inventore o i suoi aventi causa non ne
          abbiano  iniziato  lo  sfruttamento industriale, a meno che
          cio'  non derivi da cause indipendenti dalla loro volonta',
          la   pubblica   amministrazione   di  cui  l'inventore  era
          dipendente    al    momento    dell'invenzione   acquisisce
          automaticamente  un  diritto  gratuito,  non  esclusivo, di
          sfruttare  l'invenzione  e  i  diritti patrimoniali ad essa
          connessi,  o  di farli sfruttare da terzi, salvo il diritto
          spettante all'inventore di esserne riconosciuto autore.».
              - La  legge  18 ottobre  2001,  n.  383, recante «Primi
          interventi  per  il  rilancio dell'economia», e' pubblicata
          nella Gazzetta Ufficiale 24 ottobre 2001, n. 248.