Art. 243.
    (( (Invenzioni dei ricercatori delle universita' e degli enti
                        pubblici di ricerca)

  1.   Le  invenzioni  dei  dipendenti  il  cui  rapporto  di  lavoro
intercorre  con  un'universita'  o  con  una pubblica Amministrazione
avente  tra  i  suoi  compiti istituzionali finalita' di ricerca sono
soggette   alla  disciplina,  dettata  rispettivamente  dall'articolo
24-bis  del  regio  decreto 29 giugno 1939, n. 1127, introdotto dalla
legge  18 ottobre 2001, n. 383, dal testo originario dell'articolo 65
del  presente  Codice  e  dal testo attuale del medesimo articolo, in
vigore  al  momento  in  cui  le  invenzioni  sono  state conseguite,
ancorche' in dipendenza di ricerche cominciate anteriormente.))