Art. 245.
                      Disposizioni procedurali
  1.  Le  norme dei capi I e IV del titolo II quelle del titolo III e
le  norme degli articoli 35 e 36 del titolo V del decreto legislativo
17  gennaio  2003,  n.  5, si applicano ai procedimenti giudiziari ed
agli  arbitrati  che  siano  iniziati  con atto notificato oppure con
deposito del ricorso sei mesi dopo l'entrata in vigore del codice.
  2. Sono devolute alla cognizione delle sezioni specializzate di cui
all'articolo  134,  comma  3,  le  controversie  in  grado  d'appello
iniziate  dopo l'entrata in vigore del codice anche se il giudizio di
primo  grado  o  il giudizio arbitrale sono iniziati e si sono svolti
secondo le norme precedentemente in vigore.
  3.  Sono  devolute  alla  cognizione delle sezioni specializzate le
procedure  di reclamo e le cause di merito iniziate dopo l'entrata in
vigore  del  codice  anche  se  riguardano  misure cautelari concesse
secondo le norme precedentemente in vigore.
  4.  Le  norme  di  procedura di cui all'articolo 136 concernenti la
funzione giurisdizionale della commissione dei ricorsi si applicano a
partire da un anno dopo l'entrata in vigore del codice.
  5.  Le  norme  di procedura di cui agli articoli 137,146, 194, 195,
196, 198, 199 e 200 si applicano con l'entrata in vigore del codice.
 
          Note all 'art. 245:
              - Per  i  capi I e IV del titolo II e per il titolo III
          del  decreto  legislativo 17 gennaio 2003, n. 5, si veda le
          note all'art. 134.
              - Per  il testo degli articoli 35 e 36 del titolo V del
          decreto  legislativo 17 gennaio 2003, n. 5, si veda la nota
          all'art. 134.