Art. 245 
                      Disposizioni procedurali 
 
  1. Le norme dei capi I e IV del titolo II quelle del titolo  III  e
le norme degli articoli 35 e 36 del titolo V del decreto  legislativo
17 gennaio 2003, n. 5, si applicano  ai  procedimenti  giudiziari  ed
agli arbitrati che siano iniziati  con  atto  notificato  oppure  con
deposito del ricorso sei mesi dopo l'entrata in vigore del codice. 
  ((2. Le controversie  in  grado  d'appello  nelle  materie  di  cui
all'articolo 134, iniziate dopo la data  di  entrata  in  vigore  del
presente codice,  restano  devolute  alla  cognizione  delle  sezioni
specializzate di cui al decreto legislativo 27 giugno 2003,  n.  168,
anche se il giudizio di primo grado  o  il  giudizio  arbitrale  sono
iniziati o si sono svolti secondo le norme precedentemente in vigore,
a meno che non sia gia' intervenuta nell'ambito di essi una pronuncia
sulla competenza)). 
  ((3. Le procedure di reclamo e le cause di merito nelle materie  di
cui all'articolo 134, iniziate dopo la data di entrata in vigore  del
presente codice,  restano  devolute  alla  cognizione  delle  sezioni
specializzate di cui al decreto legislativo 27 giugno 2003,  n.  168,
anche se  riguardano  misure  cautelari  concesse  secondo  le  norme
precedentemente in vigore)). 
  4. Le norme di procedura di cui  all'articolo  136  concernenti  la
funzione giurisdizionale della commissione dei ricorsi si applicano a
partire da un anno dopo l'entrata in vigore del codice. 
  5. Le norme di procedura di cui agli articoli  137,146,  194,  195,
196, 198, 199 e 200 si applicano con l'entrata in vigore del codice. 
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AGGIORNAMENTO (6) 
  La Corte costituzionale, con sentenza 14-24 aprile 2008, n. 112 (in
G.U. 1a  s.s.  30/04/2008,  n.  19)  ha  dichiarato  l'illegittimita'
costituzionale del comma 2 del presente articolo 245, "nella parte in
cui stabilisce  che  sono  devolute  alla  cognizione  delle  sezioni
specializzate  le  controversie  in  grado  d'appello  iniziate  dopo
l'entrata in vigore del codice, anche se il giudizio di  primo  grado
e' iniziato e si  e'  svolto  secondo  le  norme  precedentemente  in
vigore". 
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AGGIORNAMENTO (7) 
  La Corte costituzionale, con sentenza 22-30 aprile 2009, n. 123 (in
G.U.  1a  s.s.  6/5/2009,  n.  18)  ha  dichiarato   l'illegittimita'
costituzionale del comma 3 del presente articolo 245, "nella parte in
cui stabilisce  che  sono  devolute  alla  cognizione  delle  sezioni
specializzate le procedure di  reclamo  iniziate  dopo  l'entrata  in
vigore del codice, anche  se  riguardano  misure  cautelari  concesse
secondo le norme precedentemente in vigore".