Art. 25. Nullita' 1. Il marchio e' nullo: a) se manca di uno dei requisiti previsti nell'articolo 7 o se sussista uno degli impedimenti previsti dall'articolo 12; b) se e' in contrasto con il disposto degli articoli 9, 10, ((11, 11-bis,)) 13, 14, comma 1, e 19, comma 2; c) se e' in contrasto con il disposto dell'articolo 8; d) nel caso dell'articolo 118, comma 3, lettera b). ((1-bis. Nel caso di contrasto con le disposizioni in materia di marchi collettivi di cui all'articolo 11, commi 1 e 2, o di marchi di certificazione di cui all'articolo 11-bis, commi 1 e 2, la nullita' non puo' essere dichiarata qualora il titolare del marchio si conformi a dette disposizioni modificando il regolamento d'uso ai sensi degli articoli 11 ed 11-bis, comma 2.))