Art. 25. 
                              Nullita' 
  1. Il marchio e' nullo: 
    a) se manca di uno dei requisiti previsti nell'articolo  7  o  se
sussista uno degli impedimenti previsti dall'articolo 12; 
    b) se e' in contrasto con il disposto degli articoli 9, 10, ((11,
11-bis,)) 13, 14, comma 1, e 19, comma 2; 
    c) se e' in contrasto con il disposto dell'articolo 8; 
    d) nel caso dell'articolo 118, comma 3, lettera b). 
  ((1-bis. Nel caso di contrasto con le disposizioni  in  materia  di
marchi collettivi di cui all'articolo 11, commi 1 e 2, o di marchi di
certificazione di cui all'articolo 11-bis, commi 1 e 2,  la  nullita'
non puo'  essere  dichiarata  qualora  il  titolare  del  marchio  si
conformi a dette disposizioni modificando  il  regolamento  d'uso  ai
sensi degli articoli 11 ed 11-bis, comma 2.))