Art. 28.
                           Convalidazione
  1.   Il  titolare  di  un  marchio  d'impresa  anteriore  ai  sensi
dell'articolo  12  e  il titolare di un diritto di preuso che importi
notorieta' non puramente locale, i quali abbiano, durante cinque anni
consecutivi,  tollerato,  essendone a conoscenza, l'uso di un marchio
posteriore  registrato  uguale  o  simile,  non  possono domandare la
dichiarazione  di nullita' del marchio posteriore ne' opporsi all'uso
dello  stesso per i prodotti o servizi in relazione ai quali il detto
marchio e' stato usato sulla base del proprio marchio anteriore o del
proprio  preuso, salvo il caso in cui il marchio posteriore sia stato
domandato  in  mala fede. Il titolare del marchio posteriore non puo'
opporsi all'uso di quello anteriore o alla continuazione del preuso.
  2.  La  disciplina  del comma 1 si applica anche al caso di marchio
registrato in violazione degli articoli 8 e 14, comma 1, lettera c).