Art. 3.
                     Trattamento dello straniero
  1.  Ai  cittadini di ciascuno Stato facente parte della Convenzione
di  Parigi  per  la protezione della proprieta' industriale, testo di
Stoccolma del 14 luglio 1967, ratificato con legge 28 aprile 1976, n.
424,  ovvero  della  Organizzazione  mondiale  del  commercio  ed  ai
cittadini  di  Stati non facenti parte delle suddette Convenzioni, ma
che  siano  domiciliati  o  abbiano  uno  stabilimento  industriale o
commerciale effettivo sul territorio di uno Stato facente parte della
Convenzione  di  Unione  di Parigi per la protezione della proprieta'
industriale,  e' accordato, per le materie di cui al presente codice,
lo  stesso trattamento accordato ai cittadini italiani. In materia di
nuove  varieta'  vegetali,  il  trattamento  accordato  ai  cittadini
italiani  e'  accordato ai cittadini di uno Stato facente parte della
Convenzione  internazionale  per la protezione delle novita' vegetali
UPOV,  testo  di  Ginevra  del 19 marzo 1991, ratificato con legge 23
marzo  1998,  n.  110.  In  materia  di  topografie  dei  prodotti  a
seminconduttori,  il  trattamento  accordato ai cittadini italiani e'
accordato  ai  cittadini  di  un  altro  Stato  solo se la protezione
accordata  da  quello Stato ai cittadini italiani e' analoga a quella
prevista dal presente codice.
  2. Ai cittadini di Stati non facenti parte ne' della Convenzione di
Unione  di Parigi per la protezione della proprieta' industriale, ne'
della  Organizzazione mondiale del commercio, ne', per quanto attiene
alle nuove varieta' vegetali, della Convenzione internazionale per la
protezione  delle  novita'  vegetali, e' accordato, per le materie di
cui  al  presente  codice,  il  trattamento  accordato  ai  cittadini
italiani,  se  lo  Stato  al quale il cittadino appartiene accorda ai
cittadini italiani reciprocita' di trattamento.
  3.  Tutti i benefici che le convenzioni internazionali sottoscritte
e  ratificate  dall'italia  riconoscono allo straniero nel territorio
dello  Stato,  per le materie di cui al presente codice, si intendono
automaticamente estese ai cittadini italiani.
  4. Il diritto di ottenere ai sensi delle convenzioni internazionali
la  registrazione  in Italia di un marchio registrato precedentemente
all'estero,   al   quale   si   fa   riferimento   nella  domanda  di
registrazione,  spetta  al  titolare del marchio all'estero, o al suo
avente causa.
  5.   Ai   cittadini   sono  equiparate  le  persone  giuridiche  di
corrispondente nazionalita'.
 
          Note all'art. 3:
              - La legge 28 aprile 1976, n. 424, recante «Ratifica ed
          esecuzione   di   accordi   internazionali  in  materia  di
          proprieta' intellettuale, adottati a Stoccolma il 14 luglio
          1967»,  e'  pubblicata  nella  Gazzetta Ufficiale 19 giugno
          1976, n. 160, supplemento ordinario.
              - La  legge 23 marzo 1998, n. 110, recante «Ratifica ed
          esecuzione   della   convenzione   internazionale   per  la
          protezione  dei  ritrovati  vegetali,  adottata a Parigi il
          2 dicembre  1961  e riveduta a Ginevra il 10 novembre 1972,
          il  23 ottobre  1978  ed  il  19 marzo 1991», e' pubblicata
          nella Gazzetta Ufficiale 20 aprile 1998, n. 91, supplemento
          ordinario.