Art. 30.
                               Tutela
  1.   Salva   la  disciplina  della  concorrenza  sleale,  salve  le
convenzioni  internazionali  in  materia e salvi i diritti di marchio
anteriormente  acquisiti in buona fede, e' vietato, quando sia idoneo
ad  ingannare  il  pubblico,  l'uso  di  indicazioni geografiche e di
denominazioni  di  origine,  nonche'  l'uso  di qualsiasi mezzo nella
designazione   o   presentazione  di  un  prodotto  che  indichino  o
suggeriscano che il prodotto stesso proviene da una localita' diversa
dal  vero  luogo  di  origine,  oppure  che  il  prodotto presenta le
qualita'  che  sono  proprie  dei  prodotti  che  provengono  da  una
localita' designata da un indicazione geografica.
  2.  La  tutela  di  cui al comma 1 non permette di vietare ai terzi
l'uso  nell'attivita'  economica  del  proprio  nome  o  del nome del
proprio  dante causa nell'attivita' medesima, salvo che tale nome sia
usato in modo da ingannare il pubblico.