Art. 30.
                               Tutela
  1.   Salva   la  disciplina  della  concorrenza  sleale,  salve  le
convenzioni  internazionali  in  materia e salvi i diritti di marchio
anteriormente  acquisiti in buona fede, e' vietato, quando sia idoneo
ad  ingannare  il  pubblico  ((o  quando  comporti  uno  sfruttamento
indebito  della  reputazione della denominazione protetta)), l'uso di
indicazioni  geografiche e di denominazioni di origine, nonche' l'uso
di  qualsiasi mezzo nella designazione o presentazione di un prodotto
che  indichino  o suggeriscano che il prodotto stesso proviene da una
localita'  diversa  dal vero luogo di origine, oppure che il prodotto
presenta  le qualita' che sono proprie dei prodotti che provengono da
una localita' designata da un indicazione geografica.
  2.  La  tutela  di  cui al comma 1 non permette di vietare ai terzi
l'uso  nell'attivita'  economica  del  proprio  nome  o  del nome del
proprio  dante causa nell'attivita' medesima, salvo che tale nome sia
usato in modo da ingannare il pubblico.