Art. 31.
                     Oggetto della registrazione
  1.  Possono  costituire  oggetto  di  registrazione  come disegni e
modelli  l'aspetto  dell'intero  prodotto  o  di  una sua parte quale
risulta,  in  particolare,  dalle  caratteristiche  delle  linee, dei
contorni,  dei  colori,  della  forma,  della  struttura superficiale
ovvero  dei materiali del prodotto stesso ovvero del suo ornamento, a
condizione che siano nuovi ed abbiano carattere individuale.
  2.   Per  prodotto  si  intende  qualsiasi  oggetto  industriale  o
artigianale,  compresi  tra  l'altro  i  componenti che devono essere
assemblati  per  formare  un  prodotto  complesso, gli imballaggi, le
presentazioni,  i  simboli grafici e caratteri tipografici, esclusi i
programmi per elaboratore.
  3.  Per  prodotto  complesso si intende un prodotto formato da piu'
componenti che possono essere sostituiti, consentendo lo smontaggio e
un nuovo montaggio del prodotto.