Art. 34.
                            Divulgazione
  1.  Ai  fini dell'applicazione degli articoli 32 e 33, il disegno o
modello  si  considera  divulgato  se  e'  stato  reso accessibile al
pubblico  per  effetto di registrazione o in altro modo, ovvero se e'
stato  esposto, messo in commercio o altrimenti reso pubblico, a meno
che tali eventi non potessero ragionevolmente essere conosciuti dagli
ambienti   specializzati  del  settore  interessato,  operanti  nella
Comunita', nel corso della normale attivita' commerciale, prima della
data  di  presentazione  della domanda di registrazione o, qualora si
rivendichi la priorita', prima della data di quest'ultima.
  2.  Il  disegno  o  modello  non  si  considera reso accessibile al
pubblico per il solo fatto di essere stato rivelato ad un terzo sotto
vincolo esplicito o implicito di riservatezza.
  3.  Ai  fini  dell'applicazione  degli  articoli  32  e  33, non si
considera reso accessibile al pubblico il disegno o modello divulgato
dall'autore  o  dal  suo avente causa oppure da un qualsiasi terzo in
virtu'  di  informazioni  o  di  atti  compiuti dall'autore o dal suo
avente  causa  nei  dodici  mesi  precedenti la data di presentazione
della  domanda  di  registrazione  ovvero,  quando  si  rivendichi la
priorita', nei dodici mesi precedenti la data di quest'ultima.
  4. Non costituisce altresi' divulgazione, ai fini dell'applicazione
degli  articoli  32 e 33, il fatto che il disegno o modello sia stato
reso  accessibile  al  pubblico nei dodici mesi precedenti la data di
presentazione  della domanda o la data di priorita', se cio' risulti,
direttamente  o  indirettamente,  da  un abuso commesso nei confronti
dell'autore o del suo avente causa.
  5. Non e' presa altresi' in considerazione la divulgazione avvenuta
in  esposizioni ufficiali o ufficialmente riconosciute ai sensi della
Convenzione  concernente  le  esposizioni  internazionali,  firmata a
Parigi il 22 novembre 1928, e successive modificazioni.