Art. 36.
                          Funzione tecnica
  1.  Non  possono costituire oggetto di registrazione come disegni o
modelli  quelle  caratteristiche  dell'aspetto  del prodotto che sono
determinate unicamente dalla funzione tecnica del prodotto stesso.
  2.  Non  possono  formare  oggetto  di  registrazione per disegno o
modello  le  caratteristiche  dell'aspetto  del  prodotto  che devono
essere   necessariamente   riprodotte   nelle  loro  esatte  forme  e
dimensioni  per  potere  consentire  al  prodotto in cui il disegno o
modello  e'  incorporato  o  al  quale e' applicato di essere unito o
connesso   meccanicamente   con  altro  prodotto,  ovvero  di  essere
incorporato in esso oppure intorno o a contatto con esso, in modo che
ciascun prodotto possa svolgere la propria finzione. Tuttavia possono
costituire   oggetto   di  registrazione  i  disegni  o  modelli  che
possiedono  i  requisiti  della  novita'  e del carattere individuale
quando  hanno  lo  scopo  di  consentire  l'unione  o  la connessione
multipla di prodotti intercambiabili in un sistema modulare.