Art. 37.
                       Durata della protezione
  1.  La  registrazione  del  disegno  o  modello  dura cinque anni a
decorrere dalla data di presentazione della domanda. Il titolare puo'
ottenere  la  proroga  della  durata per uno o piu' periodi di cinque
anni   fino   ad  un  massimo  di  venticinque  anni  dalla  data  di
presentazione della domanda di registrazione.