Art. 39.
                       Registrazione multipla
  1.  Con  una  sola domanda puo' essere chiesta la registrazione per
piu  disegni  e  modelli,  purche'  destinati  ad  essere  attuati  o
incorporati   in   oggetti   inseriti  nella  medesima  classe  della
classificazione  internazionale  dei  disegni  e  modelli, formata ai
sensi delle disposizioni di cui all'Accordo di Locarno dell'8 ottobre
1968,  e  successive  modificazioni,  ratificato  con legge 22 maggio
1974, n. 348.
  2. Salvo il disposto del comma 1 e dell'articolo 40, non e' ammessa
la   domanda   concernente   piu'   registrazioni   ovvero  una  sola
registrazione  per  piu'  disegni  e  modelli.  Se  la domanda non e'
ammissibile    l'Ufficio    italiano   brevetti   e   marchi   invita
l'interessato,  assegnandogli  un termine, a limitare la domanda alla
parte  ammissibile,  con  facolta'  di  presentare,  per  i rimanenti
disegni e modelli, altrettante domande che avranno effetto dalla data
della prima domanda.
  3.  La registrazione concernente piu' modelli o disegni puo' essere
limitata su istanza del titolare ad uno o piu' di essi.
  4.  La  domanda o la registrazione concernente un disegno o modello
che  non  presenta i requisiti di validita', su istanza del titolare,
puo'  essere  mantenuta  in  forma  modificata, se l'Ufficio italiano
brevetti  e  marchi  verifica  che in tale forma il disegno o modello
conserva  la  sua identita'. La modificazione puo' risultare altresi'
da  parziale  rinuncia  da  parte  del  titolare  o dalla annotazione
sull'attestato  di  registrazione  di  una  sentenza  che dichiari la
parziale nullita' della registrazione stessa.