Art. 42.
           Le limitazioni del diritto su disegno o modello
  1.  I  diritti  conferiti dalla registrazione del disegno o modello
non si estendono:
    a)   agli  atti  compiuti  in  ambito  privato  e  per  fini  non
commerciali;
    b) agli atti compiuti a fini di sperimentazione;
    c)  agli  atti  di  riproduzione necessari per le citazioni o per
fini  didattici,  purche'  siano  compatibili  con  i  principi della
correttezza    professionale,    non    pregiudichino   indebitamente
l'utilizzazione  normale  del  disegno  o  modello  e sia indicata la
fonte.
  2.  I diritti esclusivi conferiti dalla registrazione del disegno o
modello non sono esercitabili riguardo:
    a)  all'arredo  e  alle  installazioni  dei  mezzi di locomozione
navale   e   aerea   immatricolati   in   altri   Paesi  che  entrano
temporaneamente nel territorio dello Stato;
    b)  all'importazione nello Stato di pezzi di ricambio e accessori
destinati alla riparazione dei mezzi di trasporto di cui alla lettera
a);
    c)  all'esecuzione  delle  riparazioni  sui  mezzi  di  trasporto
predetti.