Art. 44
 Durata del diritto di utilizzazione economica per diritto d'autore

  1.  I  diritti  di  utilizzazione  economica  dei disegni e modelli
industriali  protetti  ai  sensi dell'articolo 2, primo comma, numero
10,  della  legge  22  aprile  1941,  n.  633,  durano  tutta la vita
dell'autore e sino al termine del venticinquesimo anno solare dopo la
sua morte o dopo la morte dell'ultimo dei coautori.
  2.  Il  Ministero per i beni e le attivita' culturali comunica, con
cadenza  periodica,  all'Ufficio  italiano  brevetti  e marchi i dati
relativi alle opere depositate ai sensi dell'articolo 103 della legge
22  aprile  1941, n. 633, con riferimento al titolo, aula descrizione
dell'oggetto  ed  all'autore,  al nome, al domicilio del titolare dei
diritti,  alla  data  della  pubblicazione,  nonche'  ad  ogni  altra
annotazione o trascrizione.
  3.  L'Ufficio  italiano  brevetti  e marchi annota i dati di cui al
comma  2  nel Bollettino ufficiale, pubblicato ai sensi dell'articolo
189 del presente codice.
 
          Note all'art. 44:
              - Il  testo  degli articoli 2, primo comma, n. 10 e 103
          della legge 22 aprile 1941, n. 633, recante "Protezione del
          diritto  d'autore  e  di  altri  diritti  connessi  al  suo
          esercizio",  pubblicata  nella Gazzetta Ufficiale 16 luglio
          1941, n. 166, e' il seguente:
              "Art.   2.   -   In  particolare  sono  comprese  nella
          protezione:
                1 - 9. (Omissis).
                10.  Le  opere del disegno industriale che presentino
          di per se' carattere creativo e valore artistico.".
              "Art.  103.  -  E'  istituito presso il Ministero della
          cultura  popolare un registro pubblico generale delle opere
          protette ai sensi di questa legge.
              La  Societa'  italiana  degli  autori ed editori (SIAE)
          cura  la  tenuta  di  un  registro pubblico speciale per le
          opere cinematografiche.
              In  detti  registri  sono  registrate le opere soggette
          all'obbligo  del  deposito  con  la  indicazione  del  nome
          dell'autore, del produttore, della data della pubblicazione
          e con le altre indicazioni stabilite dal regolamento.
              Alla  Societa'  italiana  degli  autori  ed  editori e'
          affidata,  altresi',  la  tenuta  di  un  registro pubblico
          speciale  per i programmi per elaboratore. In tale registro
          viene registrato il nome del titolare dei diritti esclusivi
          di  utilizzazione  economica e la data di pubblicazione del
          programma,  intendendosi per pubblicazione il primo atto di
          esercizio  dei diritti esclusivi. La registrazione fa fede,
          sino  a  prova  contraria, della esistenza dell'opera e del
          fatto  della  sua  pubblicazione. Gli autori e i produttori
          indicati   nel   registro   sono  reputati,  sino  a  prova
          contraria,  autori  o  produttori delle opere che sono loro
          attribuite. Per le opere cinematografiche la presunzione si
          applica  alle annotazioni del registro indicato nel secondo
          comma.
              La  tenuta  dei registri di pubblicita' e' disciplinata
          nel regolamento.
              I  registri  di cui al presente articolo possono essere
          tenuti utilizzando mezzi e strumenti informatici".