Art. 44
 Durata del diritto di utilizzazione economica per diritto d'autore

  1.  I  diritti  di  utilizzazione  economica  dei disegni e modelli
industriali  protetti  ai  sensi dell'articolo 2, primo comma, numero
10,  della  legge  22  aprile  1941,  n.  633,  durano  tutta la vita
dell'autore  e  sino  al termine del settantesimo anno solare dopo la
sua morte o dopo la morte dell'ultimo dei coautori.
  2. ((COMMA ABROGATO DAL D.LGS. 13 AGOSTO 2010, N. 131)).
  3. ((COMMA ABROGATO DAL D.LGS. 13 AGOSTO 2010, N. 131)).