Art. 45.
                        Oggetto del brevetto
  1.  Possono  costituire  oggetto  di  brevetto  per  invenzione  le
invenzioni  nuove che implicano un'attivita' inventiva e sono atte ad
avere un'applicazione industriale.
  2.  Non  sono  considerate  come invenzioni ai sensi del comma 1 in
particolare:
    a) le scoperte, le teorie scientifiche e i metodi matematici;
    b)  i  piani, i principi ed i metodi per attivita' intellettuali,
per gioco o per attivita' commerciale ed i programmi di elaboratore;
    c) le presentazioni di informazioni.
  3. Le disposizioni del comma 2 escludono la brevettabilita' di cio'
che  in  esse  e'  nominato  solo  nella  misura in cui la domanda di
brevetto  o  il  brevetto concerna scoperte, teorie, piani, principi,
metodi,  programmi  e  presentazioni  di  informazioni considerati in
quanto tali.
  4.  Non  sono  considerati  come  invenzioni ai sensi del comma 1 i
metodi  per il trattamento chirurgico o terapeutico del corpo umano o
animale  e  i  metodi di diagnosi applicati al corpo umano o animale.
Questa  disposizione  non si applica ai prodotti, in particolare alle
sostanze  o  alle  miscele  di  sostanze, per l'attuazione di uno dei
metodi nominati;
  5. Non possono costituire oggetto di brevetto le razze animali ed i
procedimenti essenzialmente biologici per l'ottenimento delle stesse.
Questa  disposizione non si applica ai procedimenti microbiologici ed
ai prodotti ottenuti mediante questi procedimenti.