Art. 46.
                             La novita'
  1.  Un'invenzione  e'  considerata  nuova  se non e' compresa nello
stato della tecnica.
  2.  Lo stato della tecnica e' costituito da tutto cio' che e' stato
reso  accessibile al pubblico nel territorio dello Stato o all'estero
prima della data del deposito della domanda di brevetto, mediante una
descrizione  scritta od orale, una utilizzazione o un qualsiasi altro
mezzo.
  3.  E'  pure considerato come compreso nello stato della tecnica il
contenuto  di  domande di brevetto nazionale o di domande di brevetto
europeo  o  internazionali  designanti e aventi effetto per l'Italia,
cosi'  come  sono  state depositate, che abbiano una data di deposito
anteriore  a  quella  menzionata  nel  comma  2  e  che  siano  state
pubblicate o rese accessibili al pubblico anche in questa data o piu'
tardi.
  4.   Le   disposizioni  dei  commi  1,  2  e  3  non  escludono  la
brevettabilita'  di  una  sostanza  o di una composizione di sostanze
gia'  compresa  nello stato della tecnica, purche' in funzione di una
nuova utilizzazione.