Art. 46. 
                               Novita' 
  1. Un'invenzione e' considerata nuova  se  non  e'  compresa  nello
stato della tecnica. 
  2. Lo stato della tecnica e' costituito da tutto cio' che e'  stato
reso accessibile al pubblico nel territorio dello Stato o  all'estero
prima della data del deposito della domanda di brevetto, mediante una
descrizione scritta od orale, una utilizzazione o un qualsiasi  altro
mezzo. 
  3. E' pure considerato come compreso nello stato della  tecnica  il
contenuto di domande di brevetto italiano o di  domande  di  brevetto
europeo designanti l'Italia ((o di domande internazionali  designanti
e aventi effetto per l'Italia)), cosi' come  sono  state  depositate,
che abbiano una data di deposito anteriore a  quella  menzionata  nel
comma 2 e che siano state pubblicate o rese accessibili  al  pubblico
anche in questa data o piu' tardi. 
  4.  Le  disposizioni  dei  commi  1,  2  e  3  non   escludono   la
brevettabilita' di una sostanza o di  una  composizione  di  sostanze
gia' compresa nello stato della tecnica, purche' in funzione  di  una
nuova utilizzazione.