Art. 47.
                     Divulgazioni non opponibili
  1.   Per   l'applicazione   dell'articolo   46,   una  divulgazione
dell'invenzione  non  e'  presa in considerazione se si e' verificata
nei  sei  mesi  che  precedono  la  data di deposito della domanda di
brevetto e risulta direttamente o indirettamente da un abuso evidente
ai danni del richiedente o del suo dante causa.
  2. Non e' presa altresi' in considerazione la divulgazione avvenuta
in  esposizioni ufficiali o ufficialmente riconosciute ai sensi della
Convenzione  concernente  le  esposizioni  internazionali,  firmata a
Parigi il 22 novembre 1928, e successive modificazioni.
  3. Per le invenzioni per le quali si e' rivendicata la priorita' ai
sensi  delle convenzioni internazionali, la sussistenza del requisito
della  novita'  deve  valutarsi  con riferimento alla data alla quale
risale la priorita'.