Art. 47. ((Divulgazioni non opponibili e priorita' interna)) 1. Per l'applicazione dell'articolo 46, una divulgazione dell'invenzione non e' presa in considerazione se si e' verificata nei sei mesi che precedono la data di deposito della domanda di brevetto e risulta direttamente o indirettamente da un abuso evidente ai danni del richiedente o del suo dante causa. 2. Non e' presa altresi' in considerazione la divulgazione avvenuta in esposizioni ufficiali o ufficialmente riconosciute ai sensi della Convenzione concernente le esposizioni internazionali, firmata a Parigi il 22 novembre 1928, e successive modificazioni. 3. Per le invenzioni per le quali si e' rivendicata la priorita' ai sensi delle convenzioni internazionali, ((lo stato della tecnica rilevante ai sensi degli articoli 46 e 48)) deve valutarsi con riferimento alla data alla quale risale la priorita'. 3-bis. Per i brevetti di invenzione e per i modelli di utilita', il deposito nazionale in Italia da' luogo al diritto di priorita' anche rispetto a una successiva domanda nazionale depositata in Italia, in relazione a elementi gia' contenuti nella domanda di cui si rivendica la priorita'.