Art. 47.
         ((Divulgazioni non opponibili e priorita' interna))
  1.   Per   l'applicazione   dell'articolo   46,   una  divulgazione
dell'invenzione  non  e'  presa in considerazione se si e' verificata
nei  sei  mesi  che  precedono  la  data di deposito della domanda di
brevetto e risulta direttamente o indirettamente da un abuso evidente
ai danni del richiedente o del suo dante causa.
  2. Non e' presa altresi' in considerazione la divulgazione avvenuta
in  esposizioni ufficiali o ufficialmente riconosciute ai sensi della
Convenzione  concernente  le  esposizioni  internazionali,  firmata a
Parigi il 22 novembre 1928, e successive modificazioni.
  3. Per le invenzioni per le quali si e' rivendicata la priorita' ai
sensi  delle  convenzioni  internazionali,  ((lo  stato della tecnica
rilevante  ai  sensi  degli  articoli  46  e  48)) deve valutarsi con
riferimento alla data alla quale risale la priorita'.
  3-bis. Per i brevetti di invenzione e per i modelli di utilita', il
deposito  nazionale in Italia da' luogo al diritto di priorita' anche
rispetto  a una successiva domanda nazionale depositata in Italia, in
relazione a elementi gia' contenuti nella domanda di cui si rivendica
la priorita'.