Art. 5. Esaurimento 1. Le facolta' esclusive attribuite dal presente codice al titolare di un diritto di proprieta' industriale si esauriscono una volta che i prodotti protetti da un diritto di proprieta' industriale siano stati messi in commercio dal titolare o con il suo consenso nel territorio dello Stato o nel territorio di uno Stato membro della Comunita' europea o dello Spazio economico europeo. 2. Questa limitazione dei poteri del titolare tuttavia non si applica, con riferimento al marchio, quando sussistano motivi legittimi perche' il titolare stesso si opponga all'ulteriore commercializzazione dei prodotti, in particolare quando lo stato di questi e' modificato o alterato dopo la loro immissione in commercio. 3. Le facolta' esclusive attribuite al costitutore di una varieta' protetta e delle varieta' essenzialmente derivate dalla varieta' protetta quando questa non sia, a sua volta, una varieta' essenzialmente derivata, al costitutore delle varieta' che non si distinguono nettamente dalla varieta' protetta e al costitutore delle varieta' la cui produzione necessita del ripetuto impiego della varieta' protetta, non si estendono: a) al materiale di riproduzione o di moltiplicazione vegetativa, quale che ne sia la forma; b) al prodotto della raccolta, comprese piante intere e parti di esse; c) a qualsiasi prodotto fabbricato direttamente a partire dal prodotto della raccolta e, d) ad ogni altro materiale derivato da quelli indicati che siano stati venduti o commercializzati dallo stesso costitutore o con il suo consenso nel territorio dello Stato o di uno Stato membro della Comunita' europea o dello Spazio economico europeo, a meno che si tratti di atti che implicano una nuova riproduzione o moltiplicazione della varieta' protetta oppure un'esportazione del materiale della varieta' stessa che consenta di riprodurla in uno Stato che non protegge la varieta' del genere o della specie vegetale a cui appartiene, salvo che il materiale esportato sia destinato al consumo.