Art. 5.
                             Esaurimento
  1. Le facolta' esclusive attribuite dal presente codice al titolare
di  un diritto di proprieta' industriale si esauriscono una volta che
i  prodotti  protetti  da  un diritto di proprieta' industriale siano
stati  messi  in  commercio  dal  titolare  o con il suo consenso nel
territorio  dello  Stato  o  nel territorio di uno Stato membro della
Comunita' europea o dello Spazio economico europeo.
  2.  Questa  limitazione  dei  poteri  del  titolare tuttavia non si
applica,   con  riferimento  al  marchio,  quando  sussistano  motivi
legittimi   perche'  il  titolare  stesso  si  opponga  all'ulteriore
commercializzazione  dei  prodotti, in particolare quando lo stato di
questi e' modificato o alterato dopo la loro immissione in commercio.
  3.  Le facolta' esclusive attribuite al costitutore di una varieta'
protetta  e  delle  varieta'  essenzialmente  derivate dalla varieta'
protetta   quando   questa   non  sia,  a  sua  volta,  una  varieta'
essenzialmente  derivata,  al  costitutore  delle varieta' che non si
distinguono nettamente dalla varieta' protetta e al costitutore delle
varieta'  la  cui  produzione  necessita  del  ripetuto impiego della
varieta' protetta, non si estendono:
    a)  al materiale di riproduzione o di moltiplicazione vegetativa,
quale che ne sia la forma;
    b)  al prodotto della raccolta, comprese piante intere e parti di
esse;
    c)  a  qualsiasi  prodotto  fabbricato direttamente a partire dal
prodotto della raccolta e,
    d)  ad ogni altro materiale derivato da quelli indicati che siano
stati  venduti  o  commercializzati dallo stesso costitutore o con il
suo  consenso  nel territorio dello Stato o di uno Stato membro della
Comunita'  europea  o  dello  Spazio economico europeo, a meno che si
tratti di atti che implicano una nuova riproduzione o moltiplicazione
della  varieta'  protetta  oppure un'esportazione del materiale della
varieta'  stessa  che  consenta  di  riprodurla  in uno Stato che non
protegge  la  varieta'  del  genere  o  della  specie  vegetale a cui
appartiene,  salvo  che  il  materiale  esportato  sia  destinato  al
consumo.