Art. 50.
                              Liceita'
  1. Non  possono costituire oggetto di brevetto le invenzioni la cui
attuazione e' contraria all'ordine pubblico o al buon costume.
  2.  L'attuazione  di  un'invenzione  non  puo'  essere  considerata
contraria  all'ordine pubblico o al buon costume per il solo fatto di
essere vietata da una disposizione di legge o amministrativa.