Art. 51.
                       Sufficiente descrizione
  1.   Alla   domanda  di  concessione  di  brevetto  per  invenzione
industriale  debbono unirsi ((la descrizione, le rivendicazioni e)) i
disegni necessari alla sua intelligenza.
  2.  L'invenzione  deve  essere  descritta  in modo sufficientemente
chiaro  e  completo  perche'  ogni  persona  esperta  del  ramo possa
attuarla e deve essere contraddistinta da un titolo corrispondente al
suo oggetto.
  3.  Se  un'invenzione  riguarda un procedimento microbiologico o un
prodotto    ottenuto    mediante    tale   procedimento   e   implica
l'utilizzazione di un microrganismo non accessibile al pubblico e che
non  puo' essere descritto in modo tale da permettere ad ogni persona
esperta  del  ramo di attuare l'invenzione, nella domanda di brevetto
si  dovranno  osservare, quanto alla descrizione, ((le norme previste
dall'articolo 162)).