Art. 52.
                           Rivendicazioni
  1.  La  descrizione deve iniziare con un riassunto che ha solo fini
di   informazione   tecnica   e  deve  concludersi  con  una  o  piu'
rivendicazioni  in  cui  sia  indicato,  specificamente,  cio' che si
intende debba formare oggetto del brevetto.
  2.  I  limiti  della  protezione  sono determinati dal tenore delle
rivendicazioni;  tuttavia,  la  descrizione  e  i  disegni servono ad
interpretare le rivendicazioni.
  3.  La  disposizione  del  comma  2  deve  essere intesa in modo da
garantire   nel  contempo  un'equa  protezione  al  titolare  ed  una
ragionevole sicurezza giuridica ai terzi.