Art. 52. Rivendicazioni ((1. Nelle rivendicazioni e' indicato, specificamente, cio' che si intende debba formare oggetto del brevetto.)) 2. I limiti della protezione sono determinati ((dalle)) rivendicazioni; tuttavia, la descrizione e i disegni servono ad interpretare le rivendicazioni. 3. La disposizione del comma 2 deve essere intesa in modo da garantire nel contempo un'equa protezione al titolare ed una ragionevole sicurezza giuridica ai terzi. ((3-bis. Per determinare l'ambito della protezione conferita dal brevetto, si tiene nel dovuto conto ogni elemento equivalente ad un elemento indicato nelle rivendicazioni.))