Art. 53.
                     Effetti della brevettazione
  1.  I diritti esclusivi considerati da questo codice sono conferiti
con la concessione del brevetto.
  2.  Gli effetti del brevetto decorrono dalla data in cui la domanda
con  la  descrizione  e  gli eventuali disegni e' resa accessibile al
pubblico.
  3. Decorso il termine di diciotto mesi dalla data di deposito della
domanda  oppure  dalla  data di priorita', ovvero dopo novanta giorni
dalla  data di deposito della domanda se il richiedente ha dichiarato
nella domanda stessa di volerla rendere immediatamente accessibile al
pubblico,  l'Ufficio  italiano  brevetti e marchi pone a disposizione
del pubblico la domanda con gli allegati.
  4.  Nei  confronti  delle  persone  alle  quali  la  domanda con la
descrizione  e  gli  eventuali disegni e' stata notificata a cura del
richiedente,  gli  effetti  del  brevetto  per invenzione industriale
decorrono dalla data di tale notifica.