Art. 54.
              Effetti della domanda di brevetto europeo
  1.  La  protezione  conferita  dalla domanda di brevetto europeo ai
sensi  dell'articolo  67, paragrafo 1, della Convenzione sul brevetto
europeo  del  5 ottobre 1973, ratificata con legge 26 maggio 1978, n.
260,  decorre  dalla  data  in  cui  il  titolare medesimo abbia resa
accessibile  al  pubblico,  tramite  l'Ufficio  italiano  brevetti  e
marchi, una traduzione in lingua italiana delle rivendicazioni ovvero
l'abbia  notificata  direttamente  al  presunto  contraffattore.  Gli
effetti  della  domanda  di  brevetto  europeo sono considerati nulli
dall'origine  quando  la domanda stessa sia stata ritirata o respinta
ovvero quando la designazione dell'Italia sia stata ritirata.
 
          Nota all'art. 54:
              - La legge 26 maggio 1978, n. 260, recante «Ratifica ed
          esecuzione  di  atti internazionali in materia di brevetti,
          firmati, rispettivamente, a Strasburgo il 27 novembre 1963,
          a  Washington il 19 giugno 1970, a Monaco il 5 ottobre 1973
          ed  a Lussemburgo il 15 dicembre 1975», e' pubblicata nella
          Gazzetta  Ufficiale  7 giugno  1978,  n.  156,  supplemento
          ordinario.