Art. 56.
               Diritti conferiti dal brevetto europeo
  1.  Il  brevetto  europeo  rilasciato  per  l'Italia conferisce gli
stessi  diritti  ed  e'  sottoposto  allo  stesso regime dei brevetti
italiani  a  decorrere dalla data in cui e' pubblicata nel Bollettino
europeo  dei  brevetti  la  menzione  della concessione del brevetto.
Qualora  a  seguito della procedura di opposizione esso sia mantenuto
in  forma  modificata,  i  limiti  della  protezione stabiliti con la
concessione e mantenuti sono confermati a decorrere dalla data in cui
e' pubblicata la menzione della decisione concernente l'opposizione.
  2. Le contraffazioni sono valutate in conformita' alla legislazione
italiana in materia.
  3.  Il titolare deve fornire all'Ufficio italiano brevetti e marchi
una  traduzione  in  lingua  italiana del testo del brevetto concesso
dall'Ufficio  europeo  nonche'  del  testo  del brevetto mantenuto in
forma modificata a seguito della procedura di opposizione.
  4.  La  traduzione,  dichiarata  perfettamente  conforme  al  testo
originale  dal  titolare del brevetto ovvero dal suo mandatario, deve
essere  depositata  entro  tre  mesi  dalla  data  di  ciascuna delle
pubblicazioni di cui al comma 1.
  5. In caso di inosservanza alle disposizioni di cui ai commi 3 e 4,
il  brevetto  europeo e' considerato, fin dall'origine, senza effetto
in Italia.