Art. 56. 
               Diritti conferiti dal brevetto europeo 
  1. ((Il brevetto europeo rilasciato per  l'Italia  ed  il  brevetto
europeo con effetto unitario conferiscono al titolare  i  diritti  di
cui agli articoli 25 e 26 dell'Accordo su un tribunale unificato  dei
brevetti, ratificato e reso esecutivo ai sensi della legge 3 novembre
2016, n. 214, e impongono i  limiti  di  cui  all'articolo  27  dello
stesso Accordo. Il brevetto europeo rilasciato  per  l'Italia  ed  il
brevetto europeo con effetto unitario producono effetto  a  decorrere
dalla data in cui e' pubblicata nel Bollettino europeo  dei  brevetti
la menzione della concessione del brevetto.)) Qualora il brevetto sia
soggetto a procedura di opposizione ovvero di  limitazione,  l'ambito
della protezione stabilito con la concessione o con la  decisione  di
mantenimento in forma modificata o con la decisione di limitazione e'
confermato a decorrere dalla data in cui e'  pubblicata  la  menzione
della decisione concernente l'opposizione o la limitazione. 
  2. ((COMMA ABROGATO DAL D.LGS. 19 FEBBRAIO 2019, N. 18)). 
  3. Il titolare ((di un brevetto europeo rilasciato  per  l'Italia))
deve fornire all'Ufficio italiano brevetti e marchi una traduzione in
lingua italiana del testo del brevetto concesso dall'Ufficio  europeo
nonche' del testo  del  brevetto  mantenuto  in  forma  modificata  a
seguito della procedura di opposizione o  limitato  a  seguito  della
procedura di limitazione. 
  4.  La  traduzione,  dichiarata  perfettamente  conforme  al  testo
originale dal titolare del brevetto ovvero dal suo  mandatario,  deve
essere depositata  entro  tre  mesi  dalla  data  di  ciascuna  delle
pubblicazioni di cui al comma 1. 
  ((4-bis. Per i brevetti europei, per i quali  e'  stata  presentata
una richiesta di effetto unitario nei termini previsti  dall'articolo
9, paragrafo 1, lettera g), del regolamento  (UE)  n.  1257/2012,  il
termine di cui al comma 4  decorre  dalla  data  di  ricezione  della
comunicazione dell'atto definitivo di rigetto o  revoca  dell'effetto
unitario ovvero dalla data di ricezione  dell'istanza  di  ritiro  da
parte dell'Ufficio europeo.)) 
  5. In caso di inosservanza alle disposizioni di cui ai commi ((3, 4
e 4-bis)), il brevetto  europeo  e'  considerato,  fin  dall'origine,
senza effetto in Italia.