Art. 57.
       Testo della domanda o del brevetto europeo che fa fede
  1.  Il  testo  della  domanda  di  brevetto  europeo o del brevetto
europeo,  redatto nella lingua di procedura davanti l'Ufficio europeo
dei   brevetti,  fa  fede  per  quanto  concerne  l'estensione  della
protezione,  salvo  il  disposto dell'articolo 70, paragrafo 2, della
Convenzione  sul  brevetto europeo del 5 ottobre 1973, ratificata con
legge 26 maggio 1978, n. 260.
  2. Tuttavia la traduzione in lingua italiana degli atti relativi al
deposito  della  domanda  ed alla concessione del brevetto europeo e'
considerata   facente   fede  nel  territorio  dello  Stato,  qualora
conferisca  una  protezione meno estesa di quella conferita dal testo
redatto nella lingua di procedura dell'Ufficio europeo dei brevetti.
  3.  La  disposizione  di  cui al comma 2 non si applica nel caso di
azione di nullita'.
  4.  Una traduzione rettificata puo' essere presentata, in qualsiasi
momento,  dal  titolare  della domanda o del brevetto; essa esplica i
suoi  effetti  solo  dopo  che sia stata resa accessibile al pubblico
presso  l'Ufficio  italiano  brevetti  e  marchi ovvero notificata al
presunto contraffattore.
  5.  Chiunque,  in buona fede, abbia cominciato ad attuare in Italia
un'invezione  ovvero abbia fatto effettivi preparativi a questo scopo
senza che detta attuazione costituisca contraffazione della domanda o
del brevetto nel testo della traduzione inizialmente presentata, puo'
proseguire  a  titolo  gratuito lo sfruttamento dell'invenzione nella
sua  azienda  o  per  i  bisogni di essa anche dopo che la traduzione
rettificata ha preso effetto.
 
          Nota all'art. 57:
              - Per  la  legge 26 maggio 1978, n. 260, vedasi la nota
          all'art. 54.