Art. 58.
          Trasformazione della domanda di brevetto europeo
  1.  La domanda di brevetto europeo, nella quale sia stata designata
l'italia, puo' essere trasformata in domanda di brevetto italiano per
invenzione industriale:
    a)  nei casi previsti dall'articolo 135, paragrafo 1, lettera a),
della Convenzione sul brevetto europeo del 5 ottobre 1973, ratificata
con legge 26 maggio 1978, n. 260;
    b)  in  caso  di inosservanza del termine di cui all'articolo 14,
paragrafo  2,  della  Convenzione  sul  brevetto  europeo,  quando la
domanda sia stata originariamente depositata in lingua italiana.
  2. E' consentita la trasformazione in domanda nazionale per modello
di  utilita'  di una domanda di brevetto europeo respinta, ritirata o
considerata  ritirata  o del brevetto europeo revocato il cui oggetto
abbia  i  requisiti  di  brevettabilita', previsti dalla legislazione
italiana per i modelli di utilita'.
  3.  A  coloro che richiedano la trasformazione di cui al comma 1 e'
consentito  chiedere contemporaneamente l'eventuale trasformazione in
domanda di modello di utilita' ai sensi dell'articolo 84.
  4.  Se  una regolare richiesta di trasformazione ai sensi dei commi
1,  2  e 3 e' stata trasmessa all'Ufficio italiano brevetti e marchi,
la  domanda di brevetto e' considerata come depositata in Italia alla
stessa  data  di deposito della domanda di brevetto europeo; gli atti
annessi a detta domanda che sono stati presentati all'Ufficio europeo
dei  brevetti  sono considerati come depositati in Italia alla stessa
data.
 
          Nota all'art. 58:
              - Per  la  legge 26 maggio 1978, n. 260, vedasi la nota
          all'art. 54.