Art. 61.
                      Certificato complementare
  1.  Ai  certificati  complementari  di protezione concessi ai sensi
della  legge 19 ottobre 1991, n. 349, si applica il regime giuridico,
con  gli  stessi  diritti  esclusivi  ed  obblighi,  del brevetto. Il
certificato  complementare  di  protezione produce gli stessi effetti
del  brevetto  al  quale si riferisce limitatamente alla parte o alle
parti  di  esso  relative  al medicamento oggetto dell'autorizzazione
all'immissione in commercio.
  2.   Gli  effetti  del  certificato  complementare  di  protezione,
decorrono  dal  momento  in cui il brevetto perviene al termine della
sua  durata  legale  e  si  estendono  per una durata pari al periodo
intercorso  tra  la  data del deposito della domanda di brevetto e la
data  del  decreto  con  cui  viene  concessa la prima autorizzazione
all'immissione in commercio del medicamento.
  3.  La durata del certificato complementare di protezione, non puo'
in  ogni caso essere superiore a diciotto anni a decorrere dalla data
in cui il brevetto perviene al termine della sua durata legale.
  4.  Al  fine di adeguare progressivamente la durata della copertura
brevettuale   complementare   a   quella   prevista  dalla  normativa
comunitaria,  le  disposizioni  di cui alla legge 19 ottobre 1991, n.
349,  ed  al regolamento CEE n. 1768/1992 del Consiglio del 18 giugno
1992,  trovano  attuazione  attraverso una riduzione della protezione
complementare  pari  a sei mesi per ogni anno solare, a decorrere dal
1°  gennaio  2004,  fino  al  completo  allineamento  alla  normativa
europea.
  5.  Le  aziende che intendono produrre specialita' farmaceutiche al
di  fuori della copertura brevettuale possono avviare la procedura di
registrazione del prodotto contenente il principio attivo in anticipo
di  un  anno  rispetto  alla  scadenza  della  copertura  brevettuale
complementare del principio attivo.
 
          Note all'art. 61:
              - Per  la legge 19 ottobre 1991, n. 349, vedasi la nota
          alle premesse.
              - Il Regolamento (CEE) 18 giugno 1992, n. 1768, recante
          «Regolamento   del   Consiglio   sull'istituzione   di   un
          certificato  protettivo complementare per i medicinali», e'
          pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Comunita' europea
          2 luglio 1992, n. 182. Entrato in vigore il 2 gennaio 1993.