Art. 62.
                           Diritto morale
  1.  Il  diritto  di essere riconosciuto autore dell'invenzione puo'
essere  fatto valere dall'inventore e, dopo la sua morte, dal coniuge
e  dai  discendenti fino al secondo grado; in loro mancanza o dopo la
loro  morte,  dai genitori e dagli altri ascendenti ed in mancanza, o
dopo  la  morte  anche  di  questi,  dai parenti fino al quarto grado
incluso.