Art. 64.
                      Invenzioni dei dipendenti
  1.  Quando  l'invenzione  industriale  e'  fatta  nell'esecuzione o
nell'adempimento  di  un  contratto  o  di  un  rapporto  di lavoro o
d'impiego,  in cui l'attivita' inventiva e' prevista come oggetto del
contratto  o  del  rapporto  e  a  tale  scopo  retribuita, i diritti
derivanti  dall'invenzione  stessa  appartengono al datore di lavoro,
salvo  il  diritto  spettante  all'inventore  di esserne riconosciuto
autore.
  2.  Se  non  e'  prevista e stabilita una retribuzione, in compenso
dell'attivita'  inventiva,  e l'invenzione e' fatta nell'esecuzione o
nell'adempimento  di  un  contratto  o  di un rapporto di lavoro o di
impiego,  i  diritti derivanti dall'invenzione appartengono al datore
di  lavoro,  ma  all'inventore,  salvo  sempre  il  diritto di essere
riconosciuto  autore,  spetta, qualora il datore di lavoro ottenga il
brevetto,  un  equo  premio per la determinazione del quale si terra'
conto  dell'importanza  della protezione conferita all'invenzione dal
brevetto,  delle  mansioni  svolte  e  della  retribuzione  percepita
dall'inventore,   nonche'  del  contributo  che  questi  ha  ricevuto
dall'orginizzazione del datore di lavoro.
  3.  Qualora  non ricorrano le condizioni previste nei commi 1 e 2 e
si  tratti  di  invenzione  industriale  che  rientri  nel  campo  di
attivita' del datore di lavoro, quest'ultimo ha il diritto di opzione
per l'uso, esclusivo o non esclusivo dell'invenzione o per l'acquisto
del  brevetto, nonche' per la facolta' di chiedere od acquistare, per
la  medesima invenzione, brevetti all'estero verso corresponsione del
canone   del   prezzo,   da  fissarsi  con  deduzione  di  una  somma
corrispondente agli aiuti che l'inventore abbia comunque ricevuti dal
datore  di  lavoro  per pervenire all'invenzione. Il datore di lavoro
potra'  esercitare il diritto di opzione entro tre mesi dalla data di
ricevimento  della comunicazione dell'avvenuto deposito della domanda
di  brevetto.  I  rapporti costituiti con l'esercizio dell'opzione si
risolvono  di  diritto,  ove  non  venga  integralmente  pagato  alla
scadenza il corrispettivo dovuto.
  4.   Ferma   la   competenza   del   giudice   ordinario   relativa
all'accertamento  della  sussistenza  del diritto all'equo premio, al
canone  o  al prezzo, se non si raggiunga l'accordo circa l'ammontare
degli   stessi,   anche   se   l'inventore   e'   un   dipendente  di
amminisirazione  statale, alla determinazione dell'ammontare provvede
un  collegio  di arbitratori, composto di tre membri, nominati uno da
ciascuna  delle  parti ed il terzo nominato dai primi due, o, in caso
di   disaccordo,  dal  Presidente  della  sezione  specializzata  del
Tribunale competente dove il prestatore d'opera esercita abitualmente
le  sue  mansioni.  Si applicano in quanto compatibili le norme degli
articoli 806, e seguenti, del codice di procedura civile.
  5.  Il  collegio  degli  arbitratori  puo'  essere  adito  anche in
pendenza  del  giudizio di accertamento della sussistenza del diritto
all'equo   premio,   al   canone  o  al  prezzo,  ma,  in  tal  caso,
l'esecutivita'  della  sua  decisione  e'  subordinata a quella della
sentenza sull'accertamento del diritto. Il collegio degli arbitratori
deve  procedere  con  equo  apprezzamento.  Se  la  determinazione e'
manifestamente  iniqua  od  erronea  la  determinazione  e' fatta dal
giudice.
  6.  Agli  effetti  dei  commi  1, 2 e 3, si considera fatta durante
l'esecuzione  del  contratto  o  del  rapporto  di lavoro o d'impiego
l'invenzione  industriale  per la quale sia chiesto il brevetto entro
un  anno  da  quando  l'inventore  ha  lasciato  l'azienda  privata o
l'amministrazione  pubblica  nel  cui campo di attivita' l'invenzione
rientra.