Art. 65. 
Invenzioni dei ricercatori delle universita' e degli enti pubblici di
                               ricerca 
  1.  In  deroga  all'articolo  64,  quando  il  rapporto  di  lavoro
intercorre con un universita'  o  con  una  pubblica  amministrazione
avente tra i  suoi  scopi  istituzionali  finalita'  di  ricerca,  il
ricercatore   e'   titolare   esclusivo   dei    diritti    derivanti
dall'invenzione brevettabile di  cui  e'  autore.  In  caso  di  piu'
autori, dipendenti delle universita', delle pubbliche amministrazioni
predette  ovvero  di  altre  pubbliche  amministrazioni,  i   diritti
derivanti dall'invenzione appartengono a tutti in parti uguali, salvo
diversa pattuizione. L'inventore presenta la domanda di brevetto e ne
da' comunicazione all'amministrazione. 
  2. Le Universita' e le pubbliche amministrazioni, nell'ambito della
loro autonomia, stabiliscono l'importo massimo del canone, relativo a
licenze a terzi per  l'uso  dell'invenzione,  spettante  alla  stessa
universita'  o  alla  pubblica  amministrazione  ovvero   a   privati
finanziatori  della  ricerca,  nonche'  ogni  ulteriore  aspetto  dei
rapporti reciproci. 
  3. In ogni caso, l'inventore ha diritto a non  meno  del  cinquanta
per cento dei proventi o dei canoni di sfruttamento  dell'invenzione.
Nel caso in cui le universita' o  le  amministrazioni  pubbliche  non
provvedano alle determinazioni di cui al comma 2, alle stesse compete
il trenta per cento dei proventi o canoni. 
  4. Trascorsi cinque anni  dalla  data  di  rilascio  del  brevetto,
qualora l'inventore o i suoi aventi causa non ne abbiano iniziato  lo
sfruttamento industriale,  a  meno  che  cio'  non  derivi  da  cause
indipendenti dalla loro volonta', la pubblica amministrazione di  cui
l'inventore era  dipendente  al  momento  dell'invenzione  acquisisce
automaticamente un diritto  gratuito,  non  esclusivo,  di  sfruttare
l'invenzione e i diritti patrimoniali ad essa  connessi  o  di  farli
sfruttare da terzi,  salvo  il  diritto  spettante  all'inventore  di
esserne riconosciuto autore. 
  5. Le disposizioni del presente articolo  non  si  applicano  nelle
ipotesi di ricerche finanziate, in tutto  o  in  parte,  da  soggetti
privati  ovvero  realizzate  nell'ambito  di  specifici  progetti  di
ricerca finanziati da  soggetti  pubblici  diversi  dall'universita',
ente o amministrazione di appartenenza del ricercatore.