Art. 65. 
(( (Invenzioni dei ricercatori delle universita', degli enti pubblici
di  ricerca  e  degli  istituti  di  ricovero  e  cura  a   carattere
                      scientifico - IRCCS). )) 
  ((1. In deroga all'articolo 64, quando l'invenzione industriale  e'
fatta nell'esecuzione o nell'adempimento di  un  contratto  o  di  un
rapporto di lavoro o d'impiego, anche se  a  tempo  determinato,  con
un'universita', anche non statale legalmente  riconosciuta,  un  ente
pubblico di ricerca o un istituto di  ricovero  e  cura  a  carattere
scientifico (IRCCS), nonche' nel quadro  di  una  convenzione  tra  i
medesimi soggetti, i diritti nascenti dall'invenzione  spettano  alla
struttura di appartenenza dell'inventore, salvo il diritto  spettante
all'inventore di esserne riconosciuto autore, nei termini di  cui  al
presente articolo. Se l'invenzione e' conseguita da piu'  persone,  i
diritti derivanti dall'invenzione appartengono a tutte  le  strutture
interessate in  parti  uguali,  salva  diversa  pattuizione  e  fermo
restando quanto previsto dall'articolo 6. 
  2.  L'inventore  deve  comunicare  l'oggetto  dell'invenzione  alla
struttura di appartenenza con onere a carico di entrambe le parti  di
salvaguardare la novita' della stessa.  Qualora  non  effettui  detta
comunicazione, l'inventore non puo'  depositare  a  proprio  nome  la
domanda di  brevetto,  ai  sensi  del  comma  3,  fermi  restando  la
possibilita'  di  rivendica  ai  sensi  dell'articolo  118  e  quanto
previsto dagli obblighi contrattuali. 
  3. La struttura di appartenenza, entro sei  mesi  decorrenti  dalla
ricezione della comunicazione di cui al comma 2, deposita la  domanda
di  brevetto  o  comunica  all'inventore  l'assenza  di  interesse  a
procedervi. Il termine di  sei  mesi  di  cui  al  primo  periodo  e'
prorogato  per  un  massimo  di  tre   mesi,   previa   comunicazione
all'inventore,  a  condizione  che  la  proroga  sia  necessaria  per
completare  le  valutazioni  tecniche  avviate  dalla  struttura   di
appartenenza immediatamente dopo la ricezione della comunicazione  di
cui al comma 2. Qualora la struttura  di  appartenenza  non  provveda
entro il predetto  termine  a  depositare  la  domanda  di  brevetto,
l'inventore puo' procedere autonomamente al deposito a  proprio  nome
della  domanda  di  brevetto.  L'inventore  puo'  altresi'  procedere
autonomamente al deposito qualora la struttura di appartenenza  abbia
comunicato, in pendenza del predetto termine, l'assenza di  interesse
a procedervi. 
  4. I soggetti  indicati  al  comma  1,  nell'ambito  della  propria
autonomia, disciplinano: 
    a) le modalita' di applicazione  delle  disposizioni  di  cui  al
presente articolo ai soggetti che hanno  titolo  a  partecipare  alle
attivita' di ricerca, compresi gli studenti dei corsi di laurea per i
risultati  inventivi  conseguiti  nell'ambito  delle   attivita'   di
laboratorio ovvero nei percorsi di laurea; 
    b) i rapporti con gli inventori e  le  premialita'  connesse  con
l'attivita' inventiva; 
    c) i rapporti  con  i  finanziatori  della  ricerca  che  produca
invenzioni  brevettabili,  regolati  mediante  accordi   contrattuali
redatti tenendo conto di quanto previsto al comma 5; 
    d)  ogni  altro  aspetto  relativo   alle   migliori   forme   di
valorizzazione delle invenzioni. 
  5. I diritti derivanti dall'invenzione  realizzata  nell'esecuzione
di attivita' di ricerca svolta  dai  soggetti  di  cui  al  comma  1,
finanziata, in tutto o in parte, da altro soggetto, sono disciplinati
dagli accordi contrattuali tra le  parti  redatti  sulla  base  delle
linee guida, che individuano i principi e i criteri specifici per  la
regolamentazione dei rapporti contrattuali, adottate con decreto  del
Ministro delle imprese e del  made  in  Italy,  di  concerto  con  il
Ministro dell'universita' e  della  ricerca,  entro  sessanta  giorni
dalla data di entrata in vigore  della  presente  disposizione.  Sono
fatti salvi gli accordi stipulati tra le parti prima  dell'emanazione
delle predette linee guida)).