Art. 66. 
                         Diritto di brevetto 
  1. I diritti di  brevetto  per  invenzione  industriale  consistono
nella facolta' esclusiva di attuare l'invenzione e di trarne profitto
nel territorio  dello  Stato,  entro  i  limiti  ed  alle  condizioni
previste dal presente codice. 
  2. In particolare, il brevetto conferisce al  titolare  i  seguenti
diritti esclusivi: 
    a) se oggetto del brevetto e' un prodotto, il diritto di  vietare
ai terzi, salvo consenso del titolare, di produrre, usare, mettere in
commercio, vendere o importare a tali fini il prodotto in questione; 
    b) se oggetto del brevetto e'  un  procedimento,  il  diritto  di
vietare ai terzi,  salvo  consenso  del  titolare,  di  applicare  il
procedimento, nonche' di  usare,  mettere  in  commercio,  vendere  o
importare a tali  fini  il  prodotto  direttamente  ottenuto  con  il
procedimento in questione.