Art. 66. 
                         Diritto di brevetto 
  1. I diritti di  brevetto  per  invenzione  industriale  consistono
nella facolta' esclusiva di attuare l'invenzione e di trarne profitto
nel territorio  dello  Stato,  entro  i  limiti  ed  alle  condizioni
previste dal presente codice. 
  2. In particolare, il brevetto conferisce al  titolare  i  seguenti
diritti esclusivi: 
    a) se oggetto del brevetto e' un prodotto, il diritto di  vietare
ai terzi, salvo consenso del titolare, di produrre, usare, mettere in
commercio, vendere o importare a tali fini il prodotto in questione; 
    b) se oggetto del brevetto e'  un  procedimento,  il  diritto  di
vietare ai terzi,  salvo  consenso  del  titolare,  di  applicare  il
procedimento, nonche' di  usare,  mettere  in  commercio,  vendere  o
importare a tali  fini  il  prodotto  direttamente  ottenuto  con  il
procedimento in questione. 
  ((2-bis. Il  brevetto  conferisce  al  titolare  anche  il  diritto
esclusivo di vietare ai terzi, salvo proprio consenso, di  fornire  o
di offrire  di  fornire  a  soggetti  diversi  dagli  aventi  diritto
all'utilizzazione dell'invenzione brevettata i mezzi  relativi  a  un
elemento indispensabile di tale invenzione e  necessari  per  la  sua
attuazione nel territorio  di  uno  Stato  in  cui  la  medesima  sia
protetta, qualora il terzo abbia conoscenza  dell'idoneita'  e  della
destinazione di detti mezzi ad attuare l'invenzione o sia in grado di
averla con l'ordinaria diligenza. 
  2-ter. Il comma 2-bis non si applica quando i mezzi sono costituiti
da prodotti che si trovano correntemente in commercio, a meno che  il
terzo non induca il soggetto a cui sono forniti a compiere  gli  atti
vietati ai sensi del comma 2. 
  2-quater. Ai fini di cui al comma 2-bis non si  considerano  aventi
diritto all'utilizzazione dell'invenzione i soggetti che compiono gli
atti di cui all'articolo 68, comma 1)).