Art. 67.
                      Brevetto di procedimento
  1.  Nel  caso di brevetto di procedimento, ogni prodotto identico a
quello  ottenuto  mediante  il  procedimento  brevettato  si  presume
ottenuto,   salvo   prova   contraria,  mediante  tale  procedimento,
alternativamente:
    a) se il prodotto ottenuto mediante il procedimento e' nuovo;
    b) se  risulta  una  sostanziale  probabilita'  che  il  prodotto
identico  sia  stato  fabbricato  mediante  il  procedimento  e se il
titolare del brevetto non e' riuscito attraverso ragionevoli sforzi a
determinare il procedimento effettivamente attuato.
  2.  Ai fini della prova contraria, deve tenersi conto del legittimo
interesse  del  convenuto  in contraffazione alla protezione dei suoi
segreti di fabbricazione e commerciali.
  3.  Quando il titolare di un brevetto concernente un nuovo metodo o
processo  industriale  somministra  ad  altri  i  mezzi  univocamente
destinati  ad  attuare  l'oggetto  del brevetto, si presume che abbia
anche dato licenza di fare uso di tale metodo o processo, purche' non
esistano patti contrari.