Art. 68.
                 Limitazioni del diritto di brevetto
  1.  La facolta' esclusiva attribuita dal diritto di brevetto non si
estende, quale che sia l'oggetto dell'invenzione:
    a)   agli   atti  compiuti  in  ambito  privato  ed  a  fini  non
commerciali,   ovvero   in   via   sperimentale   ancorche'   diretti
all'ottenimento,   anche   in   paesi  esteri,  di  un'autorizzazione
all'immissione   in   commercio  di  un  farmaco  ed  ai  conseguenti
adempimenti  pratici  ivi  compresi la preparazione e l'utilizzazione
delle  materie  prime  farmacologicamente  attive a cio' strettamente
necessarie;
    b)  alla  preparazione  estemporanea, e per unita', di medicinali
nelle  farmacie  su  ricetta medica ed ai medicinali cosi' preparati,
purche' non si utilizzino principi attivi realizzati industrialmente.
  2.  Il  brevetto  per  invenzione  industriale,  la  cui attuazione
implichi  quella  di  invenzioni  protette da precedenti brevetti per
invenzioni industriali ancora in vigore, non puo' essere attuato, ne'
utilizzato, senza il consenso dei titolari di questi ultimi.
  3.  Chiunque,  nel  corso  dei  dodici  mesi anteriori alla data di
deposito  della  domanda  di brevetto o alla data di priorita', abbia
fatto  uso  nella  propria azienda dell'invenzione puo' continuare ad
usarne  nei limiti del preuso. Tale facolta' e' trasferibile soltanto
insieme  all'azienda  in  cui l'invenzione viene utilizzata. La prova
del preuso e della sua estensione e' a carico del preutente.