Art. 68. 
                 Limitazioni del diritto di brevetto 
  1. La facolta' esclusiva attribuita dal diritto di brevetto non  si
estende, quale che sia l'oggetto dell'invenzione: 
    a)  agli  atti  compiuti  in  ambito  privato  ed  a   fini   non
commerciali; 
    a-bis)  agli  atti  compiuti  a  titolo   sperimentale   relativi
all'oggetto dell'invenzione brevettata, ovvero  all'utilizzazione  di
materiale biologico a fini di coltivazione, o alla  scoperta  e  allo
sviluppo di altre varieta' vegetali; 
    b) agli studi e sperimentazioni diretti all'ottenimento, anche in
paesi esteri, di un'autorizzazione all'immissione in commercio di  un
farmaco  ed  ai  conseguenti  adempimenti  pratici  ivi  compresi  la
preparazione e l'utilizzazione delle materie prime farmacologicamente
attive a cio' strettamente necessarie; 
    c) alla preparazione estemporanea, e per  unita',  di  medicinali
nelle farmacie su ricetta medica, e  ai  medicinali  cosi'  preparati
((...)). 
    c-bis) all'utilizzazione dell'invenzione brevettata  a  bordo  di
navi di altri Paesi  dell'Unione  internazionale  per  la  protezione
della  proprieta'  industriale  (Unione  di  Parigi)  o   di   membri
dell'Organizzazione mondiale del commercio, diversi dall'Italia,  nel
corpo  della  nave  in  questione,  nelle  macchine,  nel   sartiame,
nell'attrezzatura e negli altri accessori, quando tali  navi  entrino
temporaneamente  o  accidentalmente  nelle  acque  italiane,  purche'
l'invenzione sia utilizzata  esclusivamente  per  le  esigenze  della
nave,  ovvero  all'utilizzazione  dell'invenzione  brevettata   nella
costruzione o ai fini del funzionamento di aeromobili  o  di  veicoli
terrestri o altri mezzi  di  trasporto  di  altri  Paesi  dell'Unione
internazionale per la protezione della proprieta' industriale (Unione
di Parigi) o di membri dell'Organizzazione  mondiale  del  commercio,
diversi dall'Italia, oppure degli  accessori  di  tali  aeromobili  o
veicoli  terrestri,   quando   questi   entrino   temporaneamente   o
accidentalmente  nel   territorio   italiano,   ferme   restando   le
disposizioni del codice della navigazione e quelle della  Convenzione
internazionale per l'aviazione  civile,  stipulata  a  Chicago  il  7
dicembre 1944, resa esecutiva ai  sensi  del  decreto  legislativo  6
marzo 1948, n. 616, ratificato con legge 17 aprile 1956, n. 561; 
    c-ter) agli atti consentiti ai  sensi  degli  articoli  64-ter  e
64-quater della legge 22 aprile 1941, n. 633,  e  alle  utilizzazioni
ivi consentite delle informazioni cosi' legittimamente ottenute. 
  1-bis. COMMA SOPPRESSO DAL D.L. 24 GENNAIO 2012, N.  1,  CONVERTITO
CON MODIFICAZIONI DALLA L. 24 MARZO 2012, N. 27. 
  2. Il  brevetto  per  invenzione  industriale,  la  cui  attuazione
implichi quella di invenzioni protette  da  precedenti  brevetti  per
invenzioni industriali ancora in vigore, non puo' essere attuato, ne'
utilizzato, senza il consenso dei titolari di questi ultimi. 
  3. Chiunque, nel corso dei  dodici  mesi  anteriori  alla  data  di
deposito della domanda di brevetto o alla data  di  priorita',  abbia
fatto uso nella propria azienda dell'invenzione  puo'  continuare  ad
usarne nei limiti del preuso. Tale facolta' e' trasferibile  soltanto
insieme all'azienda in cui l'invenzione viene  utilizzata.  La  prova
del preuso e della sua estensione e' a carico del preutente.