Art. 7. 
                     Oggetto della registrazione 
  1.  Possono  costituire  oggetto  di  registrazione  come   marchio
d'impresa  tutti  i  segni  suscettibili  di   essere   rappresentati
graficamente, in particolare le parole, compresi i nomi di persone, i
disegni, le lettere, le cifre, i suoni, la forma del prodotto o della
confezione di  esso,  le  combinazioni  o  le  tonalita'  cromatiche,
purche' siano atti a distinguere i prodotti o i servizi di un'impresa
da quelli di altre imprese.