Art. 70. 
             Licenza obbligatoria per mancata attuazione 
  1. Trascorsi tre anni dalla data di rilascio del brevetto o quattro
anni dalla data di deposito della domanda  se  questo  termine  scade
successivamente al precedente, qualora il titolare del brevetto o  il
suo avente causa, direttamente o a mezzo di uno o piu'  licenziatari,
non abbia attuato l'invenzione brevettata, producendo nel  territorio
dello Stato o importando oggetti prodotti in uno Stato  membro  della
Unione europea o dello Spazio economico europeo ovvero in  uno  Stato
membro dell'Organizzazione mondiale  del  commercio,  ovvero  l'abbia
attuata in misura tale da  risultare  in  grave  sproporzione  con  i
bisogni del Paese, puo'  essere  concessa  licenza  obbligatoria  per
l'uso non  esclusivo  dell'invenzione  medesima,  a  favore  di  ogni
interessato che ne faccia richiesta. 
  2. La licenza obbligatoria di cui al comma 1 puo' ugualmente venire
concessa, qualora l'attuazione dell'invenzione sia stata,  per  oltre
tre anni, sospesa o ridotta in misura  tale  da  risultare  in  grave
sproporzione con i bisogni del Paese. 
  3. La licenza obbligatoria non  viene  concessa  se  la  mancata  o
insufficiente  attuazione  e'  dovuta  a  cause  indipendenti   dalla
volonta' del titolare del brevetto o del suo avente causa.  Non  sono
comprese fra tali cause la mancanza di mezzi finanziari e, qualora il
prodotto stesso sia diffuso all'estero, la mancanza di richiesta  nel
mercato  interno  del  prodotto  brevettato  od   ottenuto   con   il
procedimento brevettato. 
  4.  La  concessione  della  licenza  obbligatoria  non  esonera  il
titolare del brevetto o il suo avente  causa  dall'onere  di  attuare
l'invenzione. Il brevetto decade, qualora l'invenzione non sia  stata
attuata entro due anni dalla data di concessione della prima  licenza
obbligatoria o lo sia stata in misura  tale  da  risultare  in  grave
sproporzione con i bisogni del Paese.