Art. 71.
                         Brevetto dipendente
  1.  Puo'  essere  concessa  licenza  obbligatoria  se  l'invenzione
protetta  dal  brevetto non possa essere utilizzata senza pregiudizio
dei  diritti  relativi  ad  un  brevetto  concesso  in base a domanda
precedente. In tale caso, la licenza puo' essere concessa al titolare
del   brevetto   posteriore   nella  misura  necessaria  a  sfruttare
l'invenzione,  purche'  questa  rappresenti, rispetto all'oggetto del
precedente brevetto, un importante progresso tecnico di considerevole
rilevanza economica.
  2.  La  licenza cosi' ottenuta non e' cedibile se non unitamente al
brevetto   sull'invenzione   dipendente.  Il  titolare  del  brevetto
sull'invenzione  principale ha diritto, a sua volta, alla concessione
di  una  licenza  obbligatoria  a condizioni ragionevoli sul brevetto
dell'invenzione dipendente.